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[1]Il contributo e' dovuto al Municipio da tutte le proprieta' cadenti nei piani parziali che formano col loro complesso il piano regolatore.
[2]Il contributo sara' fissato nella misura di cui all'art. 2 della presente legge, e nei modi indicati nei seguenti articoli 16, 17 e 18, salvo i casi nei quali fosse concordato convenzionalmente.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
