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[1]NORME RELATIVE al piano regolatore o di ampliamento della citta' di Genova nella regione di Albaro, ed al contributo.
[2]Art. 1.
[3]L'Amministrazione comunale a mano a mano che il bisogno lo richieda ed anche dietro domanda dei proprietari interessati per la maggior parte dell'area - in ogni caso non oltre i tre anni dopo la domanda stessa - dovra' sottoporre al Consiglio comunale i progetti di sistemazione delle zone interposte fra le strade indicate nel piano, redatti in conformita' delle norme che seguono.
[4]Della esecutorieta' di ognuno dei piani parziali sara' data notizia ai proprietari interessati prima di procedere a qualsiasi espropriazione. In ognuno dei detti piani dovranno essere indicate le zone da espropriarsi in base all'art. 5 comma b, della presente legge.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
