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[1]E' fatta facolta' al municipio di Genova di espropriare, oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per strade, piazze, giardini, segnati nel piano:
- a)quelli necessari per la costruzione di muri di sostegno o scarpate, di trincee e rilevati;
- b)le zone laterali alle strade e piazze tracciate nel piano, di cui all'art. 1 della presente legge, per una profondita' di metri 40 dalle fronti delle strade e piazze medesime.
[2]Tutti i terreni e fabbricati sovraccennati dovranno essere indicati nei piani parziali di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
