Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatta facolta' al municipio di Genova di espropriare, oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per strade, piazze, giardini, segnati nel piano:

  • a)quelli necessari per la costruzione di muri di sostegno o scarpate, di trincee e rilevati;
  • b)le zone laterali alle strade e piazze tracciate nel piano, di cui all'art. 1 della presente legge, per una profondita' di metri 40 dalle fronti delle strade e piazze medesime.

[2]Tutti i terreni e fabbricati sovraccennati dovranno essere indicati nei piani parziali di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-06-28;667~art5 · fonte del testo

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