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[1]E' concessa facolta' al comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano e dei piani parziali i proprietari dei beni compresi nel piano e di quelli confinanti e contigui, anche per quelle parti per le quali le espropriazioni necessarie siano precedentemente avvenute per decreto del prefetto od in base a contratti approvati, purche' le opere relative non siano ultimate all'epoca della pubblicazione della presente legge.

[2]Il contributo sara' dovuto nella misura stabilita dallo articolo 78 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e colle norme allegate alla presente legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-06-28;667~art2 · fonte del testo

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