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Il Governo avra' facolta' di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della citata legge 25 giugno 1865, le parziali modificazioni al piano che nello sviluppo della sua attuazione fossero dal comune riconosciute opportune.
Testo in vigore dal 17 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
