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[1]Nell'esecuzione del piano regolatore il Comune potra' valersi delle facolta' di cui all'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. L'espropriazione delle zone laterali non potra' pero' eccedere la profondita' di metri dieci a partire dal limite dello spazio viabile.
[2]Qualora per effetto del contributo di cui all'articolo 3, talune aree risultassero del tutto inedificabili o di edificabilita' molto difficile, il Comune, a richiesta degli interessati, avra' l'obbligo di procedere all'espropriazione delle aree stesse.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
