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[1]Per la formazione e sistemazione delle vie, piazze e spazi di uso pubblico, tracciati nel piano regolatore, dovranno i proprietari dei beni confinanti e contigui contribuire nella misura e nel modo seguente:
[2]Ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti colle dette vie, piazze e spazi dovra' cedere gratuitamente al Comune il suolo per la larghezza di m. 7,50 per ogni fronte di cui sia proprietario e qualora egli non abbia la proprieta' del suolo sara' tenuto a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per rendersene acquirente; per le vie di larghezza inferiore ai quindici metri l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo resta ridotto alla meta' della larghezza della via, sempre per ognuna delle due fronti.
[3]I proprietari contigui, ma non fronteggianti le dette vie, piazze e spazi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il valore del contributo pero' non potra' oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti dello stesso isolato.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
