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Lo stesso termine di venticinque anni e tutte le altre disposizioni di cui nei precedenti articoli sono applicabili ai piani parziali prelevati dal piano generale suddetto con Regi decreti 2 luglio 1890, 19 luglio 1892, 3 marzo 1893, nonche' alle varianti di cui all'articolo 3.
Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
