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Le varianti al piano che nello sviluppo della sua attuazione si riconoscessero opportune dal comune, saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, e previa l'osservanza delle norme contenute nei capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
