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Per l'attuazione del piano e' concessa al comune la facolta' di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze con le norme sancite dall'articolo 2 del Regio decreto 22 luglio 1886, n. 3983 (serie 3ª), e di chiamare, ai termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a contribuire nelle spese del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere che saranno eseguite.
Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
