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[1]Rimane fermo, per l'esecuzione di questo piano, il termine assegnato dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3908. 2 3
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 febbraio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]N. Balenzano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, convertito senza modificazioni dalla L. 14 agosto 1920, n. 1146, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della citta' di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco di Albaro, e' prorogato di anni dieci".
L. 17 maggio 1928, n. 1146
3La L. 17 maggio 1928, n. 1146 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, in riferimento alla legge 20 giugno 1877, n. 3908, e prorogato di anni 10 con il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, convertito nella legge 14 agosto 1920, n. 1146, per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della citta' di Genova nella zona, di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di San Francesco di Albaro, e' prorogato di dieci anni e cioe' al 19 giugno 1937".
Testo in vigore dal 23 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
