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[1]Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifizi, nonche' i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini.

[2]Appartenendo i distacchi a piu' proprietari, saranno divisi in due parti per assegnarne meta' ad un caseggiato e meta' all'altro, mediante quelle indennita' che di ragione.

Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-15;65~art6 · fonte del testo

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