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[1]Lungo le vie, piazze e giardini pubblici la chiusura dei distacchi tra i fabbricati, edifizi e villini, sara' fatta con cancellata in ferro a libero prospetto, infissa in banchine o zoccoli in pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio, osservate le prescrizioni dell'articolo 559 del Codice civile.
[2]Anche la chiusura dei recinti dei giardini annessi ai villini e di quelli entro i quali si trovano i vari fabbricati od edilizi sara' formata con cancellate in ferro a libero prospetto; il tutto come sopra.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
