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Se dopo l'espropriazione contemplata dall'art. 5 della legge di approvazione, il terreno compreso negli scompartimenti non verra' destinato alla costruzione del fabbricato, dell'edifizio o del villino con annesso giardino segnato nel piano, l'espropriato potra' richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
