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I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, piazze e giardini sull'allineamento dei quali avessero intraprese delle costruzioni.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
