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[1]I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifizi relativi anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria quanto per l'altimetria.
[2]Di mano in mano che il Municipio procedera' all'apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto, stabilira' definitivamente sul terreno tutti i capi saldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione. E coloro che volessero costrurre lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi.
[3]Quando si volesse da taluno costrurre lungo le strade, piazze e giardini prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura, in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche e planimetriche contemplate nel piano, senza che pero' il Municipio incorra alcuna responsabilita', e sia obbligato ad alcuna indennita' nel caso in cui nell'esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
