Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli edifici erigendi alle spalle di piazza Tommasco sulle aree situate a piedi della collina di San Francesco d'Albaro e distinte nel piano colla lettera P, non potranno sopra elevarsi sul livello della strada o piazza oltre metri 15 misurati dal punto di queste corrispondenti all'asse della facciata dell'edificio stesso, fino al ciglio esterno della gronda del tetto.

[2]E' vietato di erigere altro piano superiormente al suindicato ciglio della gronda del tetto, e sara' obbligo di coprire l'edificio con tetto a falda orizzontale restando solo permessa la formazione di terrazzo.

Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-15;65~allegato-art12 · fonte del testo

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