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[1]Gli edifici erigendi alle spalle di piazza Tommasco sulle aree situate a piedi della collina di San Francesco d'Albaro e distinte nel piano colla lettera P, non potranno sopra elevarsi sul livello della strada o piazza oltre metri 15 misurati dal punto di queste corrispondenti all'asse della facciata dell'edificio stesso, fino al ciglio esterno della gronda del tetto.
[2]E' vietato di erigere altro piano superiormente al suindicato ciglio della gronda del tetto, e sara' obbligo di coprire l'edificio con tetto a falda orizzontale restando solo permessa la formazione di terrazzo.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
