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I proprietari dei fabbricati ed edifizi compresi nel piano, confinanti o contigui, avranno, in conformita' dei regolamenti edilizi, la facolta' di aprire finestre dai lati dei fabbricati ed edifizi non prospicienti sulle pubbliche strade, piazze e giardini, di costruirvi balconi e di lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini salvo a questi le indennita' che di ragione da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
