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[1]Allegato alla legge 15 febbraio 1903, n. 65
[2]CITTA' DI GENOVA
[3]NORME per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento dal lato orientale della citta' della zona di territorio situata ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro approvate dal Consiglio comunale nelle sue adunanze del 10 ottobre e 29 novembre 1901.
[4]Art. 1.
[5]Saranno esclusivamente destinate alla fabbricazione quelle zone di terreno che sono graficamente indicate nel piano quali aree fabbricabili mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee di color roseo e distinte all'interno con tratteggio roseo.
[6]I nuovi fabbricati od edilizi dovranno essere costrutti sulle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato, ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze e giardini, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.
[7]Quando per avventura si volessero costrurre fabbricati ed edifizi all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini per profittare di qualche favorevole circostanza del suolo, i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato od edifizio sui lembi suddetti mediante muro decorato o cancellata a libero prospetto, a giudizio del Sindaco, udita la Commissione edilizia, cosicche' i due fianchi della strada o piazza corrano sempre in direzione parallela a quella del loro asse, e le fronti dei fabbricati e degli edifizi siano sempre paralleli e normali all'asse medesimo.
[8]Le varianti di cui nel presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio comunale sentito il parere della Commissione edilizia.
Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
