Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva e' tuttora obbligata al servizio militare.

Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art89 · fonte del testo

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