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E' in facolta' del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermita', o difetti preesistenti all'incorporazione, col far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.
Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888
