Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di eta' che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; cosi' pure vi sono inscritti i giovani che per eta' presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art21 · fonte del testo

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