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[1]I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati sono dal prefetto o sottoprefetto del circondario, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all'autorita' giudiziaria la quale procede contro di essi in conformita' dei seguenti articoli 159 e 161.

[2]Il prefetto o sottoprefetto fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti e quelli che si presentano spontaneamente.

Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art158 · fonte del testo

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