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[1]Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o piu' rafferme con premio, ricevera' dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sara' uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.
[2]E' pero' data facolta' al Ministro della Guerra di concedere per gravi motivi al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la meta' o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla meta' od alla totalita' del premio annuale di cui all'articolo procedente.
Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010
