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[1]Alla rafferma senza premio possono essere ammessi i militari che hanno compiuta la ferma permanente.

[2]Alla rafferma con premio possono aspirare, purche' soddisfacciano alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e di istruzione determinate da R. decreto:

[3]1. I sottufficiali, caporali e soldati che abbiano, compiuta la ferma permanente e non abbiano oltrepassata l'eta' di 36 anni;

[4]2. I carabinieri Reali, siano o non graduati, e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuti cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni.

Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art137 · fonte del testo

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