Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888. Leggi il testo vigente →

[1]Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli uffiziali dell'esercito permanente dispensati dall'effettivita' di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualita' di ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altro anno di servizio, come militare di truppa, compiuto il quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art121 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari