Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il surrogato ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermita' preesistente alla incorporazione, deve essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario in cui il corpo e' stanziato.

[2]Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, e' immantinente prosciolto dal contratto arruolamento.

Testo in vigore dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art106 · fonte del testo

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