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I posti di agente subalterno sono conferiti agli appuntati della R. guardia di finanza presenti al corpo, che ne facciano domanda, purche' contino non meno di 15 anni di servizio e non piu' di 45 di eta' e siano riconosciuti di sana costituzione, esenti da imperfezioni fisiche e di condotta irreprensibile.
Testo in vigore dal 13 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
