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[1]I posti di volontario sono conferiti in seguito ad esame di concorso, al quale sono ammessi i giovani forniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, che non abbiano superato l'eta' di 25 anni e che siano forniti dei requisiti prescritti dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal relativo regolamento del 24 novembre 1908, n. 756.
[2]Al detto esame hanno diritto di concorrere, senza obbligo di titolo di studio, i sottufficiali della R. guardia di finanza (marescialli, brigadieri e sottobrigadieri) presenti al corpo, aventi non meno di 10 e non piu' di 20 anni di servizio e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.
[3]A questi ultimi, fino al conseguimento della nomina ad ufficiale, saranno conservati i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che verranno corrisposti sul capitolo «soldo della guardia di finanza» da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualita' di volontari.
[4]Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera E) della legge 19 luglio 1906, n. 367, in quanto siano contrarie a quelle del presente articolo.
Testo in vigore dal 13 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
