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[1]I posti di ricevitore e di cassiere di ultima classe sono conferiti, su loro domanda, in ordine d'anzianita', agli ufficiali provveduti di stipendio uguale od immediatamente inferiore a quello del posto da conferire, che siano reputati idonei e dichiarino di prestare la prescritta cauzione e gli aumenti richiesti per ulteriore carriera contabile.
[2]Il personale contabile (ricevitori e cassieri) e' classificato in un distinto ed unico ruolo di anzianita'.
[3]L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre, per esigenze di servizio o su loro domanda, il passaggio dei ricevitori e cassieri della stessa classe, dall'una all'altra delle due qualifiche contabili.
Testo in vigore dal 13 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
