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[1]I posti di visitatrice sono conferiti a donne sotto ogni rapporto incensurate, preferibilmente appartenenti a famiglie d'impiegati o di agenti della guardia di finanza in attivita' di servizio o a riposo.
[2]Le visitatrici sono nominate con decreto degli intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della corte dei conti, e devono essere confermate di anno in anno.
Testo in vigore dal 13 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
