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E' in facolta' di ogni socio di adempiere, a spese sociali, le formalita' prescritte per il deposito e la pubblicazione degli atti costitutivi e degli statuti della societa' e degli atti indicati nell'articolo 96, o di far condannare gli amministratori della societa' ad eseguirle.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
