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[1]La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della societa', o dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento, o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altra societa', e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
[2]Gli atti suddetti, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformita' alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del Tribunale civile per la verificazione dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle societa', affissione e pubblicazione, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
