Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Fino a che non sieno avvenute le pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti, la societa' non e' legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di essa e' tenuto solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che assume.
[2]I cambiamenti dell'atto costitutivo e dello statuto non hanno effetto prima che siano stati pubblicati nella forma indicata nell'articolo 96.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
