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[1]L'atto costitutivo e lo statuto delle societa' anonime e in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso con tutti i documenti annessi nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.
[2]Un decreto Reale stabilira' le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel Bollettino medesimo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
