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[1]Le azioni contro il vettore per perdita, avaria o ritardo, si prescrivono:
[2]1. Col decorso di sei mesi, se la spedizione fa fatta in Europa, o sulle coste d'Asia o d'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, o sul canale di Suez;
[3]2. Col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altri luoghi.
[4]Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, avaria o ritardo, dal giorno della riconsegna.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
