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[1]Si prescrivono ancora col decorso di un anno:
[2]1. Le azioni nascenti dalle somministrazioni di legnami, di vettovaglie, di combustibile, e di altre cose necessarie alle riparazioni ed all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere prestate per gli oggetti stessi;
[3]2. Le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell'equipaggio, d'ordine del capitano.
[4]Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e della prestazione delle opere, se non e' convenuta una dilazione. In questo casa la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta.
[5]Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate, per piu' giorni di seguito, l'anno si computa dall'ultimo giorno.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
