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[1]Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel comune ove risiede l'autorita' giudiziaria, avanti la quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio e' eletto.
[2]Il precetto deve essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; puo' essere notificato al capitano, se il credito e' privilegiato sulla nave.
[3]Il precetto diventa inefficace, trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi e' opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che definisce l'incidente, o dal giorno in cui l'opposizione e' perente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
