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[1]Nel precetto per l'esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta, e l'avvertimento, che, qualora non paghi nel detto termine, si procedera' al pignoramento.
[2]Se vi e' pericolo di sottrazione, il pretore puo' autorizzare il pignoramento immediato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
