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[1]In ogni stato della procedura, ad istanza sia di un creditore avente privilegio sulla nave, sia di un comproprietario di questa, ed anche dello stesso debitore, il Tribunale, presso cui si procede, puo' ordinare che la nave intraprenda uno o piu' viaggi, e prescrivere le cautele, che crede opportune secondo le circostanze.
[2]Il viaggio non puo' incominciarsi fino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'Amministrazione della marina, ed annotata sull'atto di nazionalita'.
[3]Il nolo da guadagnarsi va in aumento del prezzo di vendita.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
