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Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti il Tribunale civile per l'incidente di falso, secondo le disposizioni dell'articolo 406 del Codice di procedura civile, l'autorita' giudiziaria commerciale, puo', cio' non ostante, ordinare, anche prima della decisione dell'incidente, gli opportuni provvedimenti cauzionali.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art865 · fonte del testo

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