Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'eccezione di incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili, e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali, puo' essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorita' giudiziaria deva pronunciarla anche d'uffizio.
[2]Tuttavia la mancanza nella citazione della dichiarazione, che l'autorita' giudiziaria civile e' adita colle funzioni di giudice di commercio, si puo' supplire posteriormente, ed anche nella comparsa conclusionale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
