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[1]L'eccezione di incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili, e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali, puo' essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorita' giudiziaria deva pronunciarla anche d'uffizio.

[2]Tuttavia la mancanza nella citazione della dichiarazione, che l'autorita' giudiziaria civile e' adita colle funzioni di giudice di commercio, si puo' supplire posteriormente, ed anche nella comparsa conclusionale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art864 · fonte del testo

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