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[1]Le azioni personali, e le azioni reali sopra beni mobili, derivanti da atti intrapresi, per conto di una societa' nazionale od estera, dal suo institore o rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi l'autorita' giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l'institore o il rappresentante, ed essere dirette contro di questi.
[2]Le azioni derivanti dal contratto di trasporto, possono proporsi dinanzi l'autorita' giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e, se si tratti di ferrovie, dinanzi l'autorita' giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. A questo effetto le disposizioni dell'articolo 374 si applicano all'agente ferroviario preposto alla stazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
