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[1]Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del mandamento, ancorche' la causa non sia di sua competenza, puo' dare i provvedimenti temporanei che stima opportuni, rimettendo le parti davanti la autorita' giudiziaria competente.

[2]Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art861 · fonte del testo

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