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[1]Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:
[2]1. La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori, dei beni o dei valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;
[3]2. Il risarcimento dei danni nella somma che gia' fosse provata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;
[4]3. La nullita', rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari, che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.
[5]Se le domande sopra indicate non sono proposte nel giudizio penale, a se fu pronunciata sentenza assolutoria, le controversie che le riguardano sono giudicate dal Tribunale di commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
