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[1]Sono puniti colla reclusione fino a 5 anni coloro che, senza complicita' in bancarotta, sono convinti:

[2]1. Di avere scientemente in un fallimento distratto, ricettato, o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

[3]2. Di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome, o per interposta persona, crediti simulati;

[4]3. Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 848, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante, che scientemente presto' il nome, si applica la stessa pena.

[5]Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito, od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento, sono puniti giusta l'art. 300 del Codice penale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art854 · fonte del testo

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