Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione e' punito giusta gli articoli 298 e 801 del Codice penale. Questa disposizione si applica anche ai coadiutori ed incaricati del curatore, nell'esecuzione delle operazioni del fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
