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L'institore o il rappresentante del commerciante fallito, se e' colpevole di uno dei fatti indicati ai numeri 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 844, e al numero 1 dell'articolo 845, e' punito giusta la prima parte dell'articolo 849; egli e' punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se e' colpevole di uno dei fatti indicati nell'articolo 848.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
