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[1]I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da' sei mesi a due anni. Nei casi preveduti nell'articolo 845, la pena puo' essere diminuita di uno o di due gradi.
[2]Se il Tribunale, colla sentenza di omologazione del concordato dichiari altresi', secondo le disposizioni dell'articolo 827, anche revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso, e, col completo adempimento delle obbligazioni nel concordato assunte, l'azione penale rimane estinta.
[3]I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la reclusione, e, nei casi piu' gravi, anche coi lavori forzati a tempo.
[4]Le pene indicate in questo articolo devono esser sempre applicate nel maximum contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.
[5]Il condannato per reato di bancarotta e' inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante, e non puo' avere ingresso nelle Borse di commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
