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[1]L'azione penale per i reati compresi in questo titolo e' pubblica, ed ha luogo indipendentemente dalla sentenza dichiarativa del fallimento.

[2]Quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori, puo' essere promossa l'azione penale anche prima della dichiarazione del fallimento; ma il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del Tribunale di Commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art843 · fonte del testo

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